Casalnovo li 24 settembre 1786

Per ovviare ad ogni qualunque disturbo, sia intestino, sia estraneo, solito quasi sempre insorgere, se non ad estinguere, almeno ad intiepidire quelle opere, che s'intrapresero da principio con calore nell'introdurre, o rinnova-re, promuovere, o dilatare la devozione, e l'esterno culto dei Santi;
Noi qui sottoscritti, e rispettivamente sotto croce segnati Procuratore, e deputati della Cappella di S. Gregorio Magno, principale Protettore di questa Città dell'antico Manduria, oggi Casalnovo, eletti sin dal Marzo dell'anno scorso 17 ottanta cinque, e confermati con pubblico Regimento, tenuto sotto li 10 del mese di Settembre corrente anno 17 ottanta sei da Signori Governanti, Eletti, e Popolo di questa Magnifica Università, colla pienissima facoltà di raccogliere, questuare, amministrare, e disporre di tutte quante le Oblazioni e Limosine, che la pietà de' Fedeli nostri Concittadini, o Esteri, a misura delle proprie forze, contribuisce e presenta in beneficio della suddetta Cappella a maggior gloria di detto Protettore, o per grata riconoscenza delle grazie ricevute da Dio per la di lui intercessio-ne; ci siamo oggi suddetto giorno radunati in Congresso, e siam venuti d'accordo a fissare tra Noi i seguenti Punti, da osservarsi come Leggi inviolabili, perché nulla manchi per la nostra incuria, o trascuraggine ne al decoro della predetta Cappella ne all'accrescimento della divozione al Santo, e neppure al piacer generale de' nostri Concittadini suddetti, che d'unita concorrono a si grand' opera pia: Che la Festa principale del suddetto nostro Santo Protettore prefissa mente stabilita in ogni anno per li 3 di Settembre, come tempo più propizio, giorno della di lui Assunzione al Pontificato, ed efficacissi-mo Patrocinio: qual Festa si facci colla possibile solennità, e con pompa di Cere, Spari, Suoni, Processione generale, e tutt' altro che sembrerà confacente ad un giorno di allegrezza: dandosi perciò la facoltà al Sig, Procuratore di spendere (all'infuori delle Cere) da circa cinquanta in sessanta docati con ordinare, e disporre le cose secondo meglio al medesimo sembrerà. E perché sia un tal giorno sollennemente festeggiato da tutti, anche con concorso di Forestieri, desideriamo, che non solo si sollennizzi dal Clero al pari delle altre Sollennità, ma si osservi ancora dal Popolo, come Festa di precetto, e come giorno di Fiera, cominciandosi in questo dalla Vigilia: per lo che si da ora facoltà a primi due Sig. Deputati di spendere quanto fa d'uopo, ove conviene, per le debite, ed opportune licenze. Che la Festa de' 12 Marzo anche si sollennizzi con tutto decoro, ma senza processione, per cui risparmiandosi non poca spesa; quindi è, che il suddetto Sig. Procuratore potrà avanzarsi in tal Festa a spendere solamente, escluse sempre le ere, circa docati quindeci, inclusa però quella somma che l'Università suole dare in mano nostra per tal festiva emergenza. Così nell'una come nell'altra Festa dovendosi sontuosamente parare e sparare la Chiesa Collegiata, siano sempre presenti non meno di quattro deputati per li servizi, che occorrono: apparata la Chiesa, vi assistan la notte non meno di due, facendosi a questo fine l'alternativa tra loro, come meglio li potrà riuscire, ma in guisa che mai non manchi la predetta dovuta e necessaria assistenza. Resti a carico de' due Sig.i Deputati di scegliere l'Oratore per l'Orazione panegirica nella Festa di Settembre, al quale il Sig. Procuratore debba regalare un'Oncia: questo però s'intenda, sempre che non vi sarà alcun divoto che voglia invitare a sue spese l'Oratore suddetto. Sia pure incombenza de' primi due Sig.ri Deputati, del primo ceto a
12 Marzo, del Secondo a 3 Settembre, far la Nota distributiva di venti
Cassette la volta, pregando o facendo pregare a loro nome per mezzo de' Deputati inferiori tutti i questuanti, perchè s'impegnino ad una questua abbondante per gli avanzi della Cappella. La Nota poi suddetta dopo la dispensa si passi in mano del Sig. Procuratore per la consegna da farsi o in sua Casa, o pur dove al medesimo piacerà. Essi però siano i primi a questuare avanti le Pone della Chiesa Collegiata, assumendone un altro per la terza Porta. Per tutte le Feste di Precetto, e Domeniche dell'anno resti a peso de' quattro Deputati Artieri, e di altri Deputati inferiori, la distribuzione e l'esazione della Cassetta secondo l'ordine, che darà loro ad intende-re il Sig. Procuratore, con farsi fare biglietto del questuante di quanto avrà questuato: qual biglietto unitamente col denaro si passerà subito in potere del Procuratore: E questa distribuzione, ed esazione di Cassetta affinchè sia per essi ben fastidiosa, potranno distribuirla, ed esigerla un Mese per uno, come appunto intendiamo, che assoluta-mente si faccia. I questuanti poi si inviteranno a nome de' primi due Deputati, e del Procuratore. Perché niente manchi di diligenza nel questuare, donde dipende tutto il vantaggio della Venerabile Cappella, sia cura di tutti i Deputati galantuomini, Artieri, Massari e Contadini, di unirsi in ogni domenica, cominciando dalla prima di Ottobre sino all'ultima di Novembre, cioè due Artieri, due Massari, due Contadini ed un galantuomo secondo l'ordine, che lor darà il Procuratore; e vadano girando il paese per la questua de' Fichi, Lane, Bambage, Lino, ed altre statotiche; e tutto passino in potere del Procuratore; il che si farà nel Mese di Aprile, e Maggio per la questua delle Lane, carni, o Latticini nelle Masserie; incaricando la coscienza d'ognuno, se per propria indagine venga a perdersi qualche frutto, o qualche giorno di questua. In tempo d'Aja, e di Pisa resta a carico de' quattro Deputati Massari, e de' quattro Deputati Contadini di unirsi, e girare per le Masserie alla questua delle Vittovaglie secondo l'ordine, che lor darà il Procurato- re. Dopo la Scogna poi sia pensiero tanto del Procuratore suddetto, e de' due primi Sig.i Deputati, quanto de' quattro Deputati Artieri e Deputati inferiori di vigilare essi tutti unitamente per lo Paese alla questua delle medesime Vitto vaglie. [omissis] Affinchè le funzioni, e le Feste ordinarie, e straordinarie della Cappella si taccino sempre colla dovuta decenza; restano perciò pregati i due primi Sig. Deputati a stabilire, e fissare l'onorario al nuovo Maestro di cappella per l'organo in tutto l'anno, cominciandosi dalla prima occorrenza di Festa dopo i tré di Settembre; ben' intesi, che per la Festa di Marzo il medesimo per le sue fatiche viene ricompensato da questa Magnifica Università; e ben' intesi pure, che questo Molto Reverendo Capitolo per tutto l'anno, e per tutte le sue funzioni Capitolari l'ha fissato l'onorario di venti carlini: si regolino però in questo essi Sig.i Deputati colla loro nota prudenza, nell'intelligenza, che per le occorrenze di Flottola, o di Musica [omissis] sarà il suddetto Maestro di Cappella riconosciuto a parte. Finalmente all'infuori di quanto qui abbiamo risoluto, e determinato, nessuno de' Sig.ri Deputati, di qualunque Ceti si sia, possa mai tar cosa, nemmeno il Procuratore possa far Esito alcuno senza 1 intelli-genza di tutta la Deputazione, e solamente al Procuratore suddetto accordiamo la facoltà delle spese minute occorrente, purché non sopravanzino la somma di carlini diece.